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Legge 02/03/1963 n. 320

Art. 38 Rinvio Ai contratti associativi anche con clausola migliorataria che non siano convertiti si applicano le disposizioni di cui al secondo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 17 e all’art. 20.

TITOLO III NORME GENERALI E FINALI

Art. 39 Annata agraria Ai fini della presente legge l’annata agraria ha inizio l’11 novembre.

Art. 40 Cessazione del regime di proroga Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa. Il secondo ed il terzo comma dell’art. 8 del D.Lgs. 24 febbraio 1948 n. 114, ratificato, con modificazioni dalla L. 22 marzo 1950 n. 144, e modificato

Art. 41 Contratti ultranovennali I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.

Art. 42 Diritto di ripresa Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, può ottenere pèr se, o per un componente la propria famiglia che ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell’annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario, purché concorrano congiuntamente, nel soggetto per il quale è esercitata la ripresa, le seguenti condizioni:

a) che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell’art. 7;

b) che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione della disdetta, almeno una unità attiva coltivatrice diretta di età inferiore ai cinquantacinque anni;

c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lett. b);

d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possono assorbire più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia. Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all’estero da meno di cinque anni purché sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine dell’annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario. Nell’ipotesi in cui il soggetto per il quale è stata esercitata la ripresa non adempia all’obbligo di cui alla lett. c) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.

Art. 43 Indennizzo in favore dei concessionari In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonia di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all’art.. 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell’interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, e stabilito dal giudice. Nella determinazione della misura dell’indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie. La misura dell’indennizzo, nel caso di contratto di affitto, non può essere superiore a dodici annualità del canone ne inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici; nel caso di contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non può superare l’ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario né può essere inferiore all’ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purché non superiori a cinque. L’indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell’affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante o del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale. Al conduttore, sino all’effettiva corresponsione dell’indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo.

Art. 44 Disposizioni in favore di piccoli concedenti A partire dall’anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una detrazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 10% della parte del reddito afferente ai fondi in questione. Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito catastale non superiore a L. 3.000 ed un reddito complessivo netto, ai fini dell’imposta sulle persone fisiche, di entità non superiore a L. 5 milioni.

Art. 45 Efficacia degli accordi L’ultimo comma dell’art. 23 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, è sostituito dal seguente: ìSono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di con-

Art. 46 Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio. Il capo dell’Ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell’Ispettorato. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria competente. Quando l’affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l’instaurazione del giudizio, vengono rivalutati fin dall’origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell’art. 373 Cod. Proc. Civ., anche l’esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l’integrità economica dell’azienda o per l’allevamento di animali.

Art. 47 Controversie agrarie e rilascio Ferme restando le disposizioni dell’art. 26 della L. 11 febbraio 1971 n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal Capo I del Titolo IV del Libro II Cod. Proc. Civ. Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell’annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva.

Art. 48 Impresa familiare coltivatrice Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari. Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri. Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo, purché già svolgano da almeno tre anni attività agricola a titolo principale.

Art. 49 Diritti degli eredi Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della L. 9 maggio 1975 n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertu- . L’alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso. I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente. In caso di morte dell’affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell’annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma.

Art. 50 Terreni oggetto di concessione edilizia Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l’avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della L. 28 gennaio 1977 n. 10, può ottenere il rilascio dell’area necessaria alla realizzazione dell’opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione. Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al primo comma dell’art. 16. La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell’Ispettorato ed è definitiva. Al conduttore, concessionario o mezzadro spetta, oltre alla somma risultante dalla stima dell’Ispettorato, l’indennizzo previsto dall’art. 43. Egli ha diritto di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia, dell’importo e nei modi ritenuti adeguati dall’Ispettorato. E’ in facoltà dell’affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante o del rappresentante delle relative imprese familiari coltivatrici, se presenti, di chiedere, in alternativa alle somme di cui al comma precedente, le indennità previste dal secondo comma dell’art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del 50% di cui all’art. 12 della legge medesima. Il rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni dall’eseguito pagamento di quanto previsto nel quinto comma o dalla notificazione dell’effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 Cod. Proc. Civ., presentando la relativa istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso. La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino alla data dell’effettivo rilascio. Qualora il richiedente non esegua l’opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento del danno. Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla espropriazione per pubblica utilità.

 

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